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[Corte cost. n. 81 del 2012] La Corte conferma: l’equilibrio di genere è un principio vincolante e giustiziabile

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La Corte costituzionale rigetta il ricorso per conflitto d’attribuzione presentato dalla Regione Campania contro il Consiglio di Stato (aveva già rifiutato di sospendere l’efficacia della decisione del giudice amministrativo d’appello) e, così facendo, dice la sua sulla rappresentanza paritaria di genere nelle giunte regionali. Lo fa con una sentenza che si conclude con un dispositivo di inammissibilità ma che, nella motivazione, formula importanti considerazioni di merito, coerenti con quelle già formulate da una consolidata giurisprudenza amministrativa di cui, in queste pagine, si è dato conto. L’equilibrata rappresentanza di genere riceve un altro autorevole avallo e, con la forza del diritto, guadagna il terreno che l’evoluzione culturale, di per sé sola, ha sinora stentato a farle conquistare.

Come si ricorderà, il Consiglio di Stato aveva confermato l’illegittimità della nomina di un assessore di sesso maschile, in sostituzione di altro dimissionario, giacché della giunta regionale faceva parte una sola donna. Tale presenza era stata giudicata insufficiente a garantire il «pieno rispetto del principio di una equilibrata presenza di donne ed uomini», richiesto dall’art. 46, comma 3, dello Statuto campano precisamente con riguardo alla composizione dell’esecutivo regionale. Impugnando la sentenza, la Regione Campania aveva messo in dubbio che il principio fosse giuridicamente vincolante e, comunque, che esso fosse giustiziabile in sede giurisdizionale, segnatamente dinanzi al giudice amministrativo.

L’inammissibilità del conflitto così sollevato è dichiarata per due ordini di motivi.

In primo luogo, anche ammesso che, come riteneva la Regione Campania, la nomina dell’assessore fosse atto politico, sottratto alla giurisdizione amministrativa (art. 7 cod. proc. amm.), tale questione avrebbe dovuto essere sollevata con il ricorso per cassazione di cui all’art. 362, comma primo, cod. proc. civ., per essere decisa dalle Sezioni Unite (art. 374 cod. proc. civ.).

In secondo luogo, la Regione mirava a ottenere un riesame nel merito della sentenza del Consiglio di Stato, in particolare quanto all’interpretazione dell’art. 46 dello Statuto e dei suoi effetti. Era dunque denunciato un error in iudicando: un errore nel percorso ermeneutico seguito dall’organo autore della sentenza impugnata. Ma il conflitto di attribuzione contro atti del potere giudiziario non può essere utilizzato a questo scopo, pena il suo trasformarsi in un ulteriore grado di giudizio accessibile solo alla regione, in qualsiasi controversia di cui essa sia parte.

Eppure – per ironia della sorte (o della Corte) – la Regione, da un lato, vede il proprio ricorso dichiarato inammissibile; ma, dall’altro, ottiene nella sostanza proprio quello che chiedeva: indicazioni della Corte costituzionale sul merito del problema. Infatti, per illustrare come rientri nelle prerogative dell’autorità giudiziaria interpretare l’art. 46 e accertare natura e portata dei vincoli che ne derivano, la Corte spiega appunto che l’art. 46 é norma vincolante e giustiziabile, senza che a ciò ostino le particolari caratteristiche dell’atto di nomina degli assessori.

La Corte condivide la tesi secondo cui, in questo atto, esistono «spazi riservati alla scelta politica». Tuttavia, «gli spazi della discrezionalità politica trovano i loro confini nei principi di natura giuridica posti dall’ordinamento, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo». Tali principi possono consistere in limiti al perimetro delle scelte possibili, o in criteri d’indirizzo delle stesse. Comunque, «in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto», il loro rispetto «costituisce un requisito di legittimità e di validità dell’atto, sindacabile nelle sedi appropriate», anche quando l’atto è espressione di un’azione di governo. In particolare, «[l]a circostanza che il Presidente della Giunta sia un organo politico ed eserciti un potere politico, che si concretizza anche nella nomina degli assessori, non comporta che i suoi atti siano tutti e sotto ogni profilo insindacabili. Né, d’altra parte, la presenza di alcuni vincoli altera, di per sé, la natura politica del potere esercitato dal Presidente con l’atto di nomina degli assessori, ma piuttosto ne delimita lo spazio di azione». Il discorso vale sia per il vincolo di cui al cit. art. 46, sia per gli altri eventualmente rilevanti: ad es. quelli sul numero dei componenti della giunta (nello Statuto campano, art. 50, comma 2).

Il Consiglio di Stato aveva qualificato come argumentum principis quello secondo cui un atto non si può considerare politico (non può sfuggire al sindacato e alla giurisdizione) se esiste un parametro legale che lo condiziona. La Corte costituzionale sembra fare qualche passo più in là: a) un atto può avere «natura politica», vale a dire provenire soggettivamente da un «organo politico» e costituire oggettivamente esercizio di un «potere politico»; b) ma questo stesso atto, nella misura in cui incroci un vincolo giuridico, e sia dunque giuridicamente misurabile almeno sotto il profilo del rispetto di tale vincolo, può essere sindacato, senza per ciò perdere la sua natura politica (e senza che ne sia compromessa l’insindacabilità sotto altri profili); c) quanto al rispetto dei vincoli giuridicamente rilevanti, l’atto può essere sindacato – non solo, come riteneva la difesa regionale, in ambito politico o in sedi particolari, quale l’eventuale scioglimento ex art. 126 Cost., ma anche – dinanzi all’autorità giurisdizionale.

Insomma, in ossequio al principio dell’equilibrio di genere, viene riveduta e corretta, e perde compattezza, la stessa concezione della nomina degli assessori: o quantomeno la sua ricostruzione imperniata essenzialmente sulla posizione dell’atto stesso, e dell’organo suo autore, nel circuito, costituzionalmente rilevante e garantito, dell’indirizzo politico regionale. La nomina dell’assessore è sia atto sindacabile (sotto il profilo del rispetto del principio), sia atto politico (insindacabile sotto altri profili). Data l’autorevolezza del precedente, è possibile che la stessa dogmatica dell’atto politico, come categoria generale, risenta dell’impostazione che la Corte costituzionale ha scelto per questa decisione.

ABSTRACT — The appointment of a man to the Regional Government of Campania has been annulled because, among the twelve members of the government, there was only one woman, while the regional statute required full compliance with the principle of gender equilibrium. The Constitutional Court does not consider itself vested with jurisdiction on this issue and dismisses the recourse lodged by the Region against the annulment. The Court confirms that gender equilibrium is a binding principle, and that breaches of it can be challenged before the competent judge — notwithstanding the political nature of appointments to regional governments.

Michele Massa

Foto | Flickr.it



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